ARTICOLO PRIMO
E’ costituita una associazione denominata “GUZZISTI DELL’ETNA”, avente durata indeterminata. L’Associazione ha sede in Acireale, via Riccardo Wagner n.62.
Nei modi di legge possono essere istituite succursali, filiali, sede secondarie in altre località, qualora sia utile per lo sviluppo dell’attività sociale.
L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’assemblea, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali. Essa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento degli scopi sociali.
ARTICOLO SECONDO
L’Associazione è apolitica e senza scopo di lucro ed opera senza distinzione etniche, ideologiche o confessionali.
Scopo dell’associazione è:
- La diffusione della passione per la motocicletta, il moto turismo e la valorizzazione dello spirito di gruppo;
- La divulgazione della passione per la casa motociclistica italiana “MOTO GUZZI”;
- L’organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni di turismo motociclistico.
Essa potrà compiere tutte le operazioni contrattuali, mobiliari ed immobiliari, commerciali, inerenti e/o strumentali l’oggetto sociale.
ARTICOLO TERZO
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote sociali annue versate dagli iscritti, determinate dall’assemblea sulla base del preventivo di spese annuali per la gestione dell’associazione stessa. Tale quota verrà determinata in occasione dell’assemblea generale e deliberata entro la fine del mese di gennaio di ogni anno.
E’ rappresentato inoltre:
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- da somme ricevute quali rimborsi spese;
- dalle attività svolte.
Fanno parte del capitale anche le suppellettili e le attrezzature acquistate o ricevute in donazione a qualsiasi titolo per il buon funzionamento dell’associazione.
Le quote versate dai soci non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’associazione, né sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte.
ARTICOLO QUARTO
Sono soci coloro che hanno preso parte alla stipulazione dell’atto costitutivo e tutti coloro che, esercitando atti attinenti allo scopo sociale, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo.
Gli associati hanno parità di diritti. Il diritto al voto è, invece, riservato, ai soci fondatori ed ordinari, purché abbiano compiuto almeno un anno di iscrizione al club.
ARTICOLO QUINTO
Le domande di ammissione ad associato devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione e su di esso deciderà il Consiglio Direttivo inappellabilmente.
I soci possono essere Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari. I soci Fondatori sono coloro i quali si fanno carico dell’atto costitutivo; i soci Ordinari sono tutti coloro che posseggono una motocicletta marca “Guzzi”, versino la tassa di ammissione e siano in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci Sostenitori sono coloro che pur non possedendo una motocicletta marca “Guzzi”, siano appassionati della stessa motocicletta marca “Guzzi” e vogliano sostenere l’Associazione, contribuendo economicamente e/o prestando la loro opera all’interno dell’Associazione stessa; i soci Onorari sono coloro che, per particolari comportamenti in favore dell’Associazione o per la proficua partecipazione, contribuiscono al buon andamento della stessa associazione.
ARTICOLO SESTO
La qualità di associato si perde per:
- dimissioni comunicate per iscritto al Presidente;
- delibera del Consiglio Direttivo, qualora vengano accertati motivi di incompatibilità;
- comportamenti immorali, equivoci o non consoni ai principi ispiratori dell’Associazione;
- morosità nonostante i solleciti;
- ove il socio ordinario non sia più in possesso di una motocicletta marca “Guzzi” da almeno un anno.
Agli associato receduti ed esclusi ed agli eredi dell’associato defunto non è dovuto alcunché in ordine al rimborso delle quote versate a qualsiasi titolo.
ARTICOLO SETTIMO
Sono organi dell’associazione:
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i Probiviri;
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano, si riunisce una volta l’anno e viene convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo.
La richiesta di convocazione può essere avanzata anche dal cinquanta (50) per cento più uno dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea può essere convocata dal Vice Presidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente.
Il Collegio dei Probiviri può convocare l’Assemblea qualora il Presidente non provveda almeno ad una convocazione annua per l’approvazione del bilancio e/o per il rinnovo delle cariche sociali.
L’Assemblea viene presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci aventi diritto di voto ed è composto da quattro elementi oltre il Presidente; tutti rimangono in carica tre anni. Si riunisce almeno una volta al mese, ha il compito di deliberare l’attività dell’Associazione, approva le spese di gestione, vaglia le richieste di nuovi soci e delibera la loro ammissione all’Associazione. I componenti sono rieleggibili.
- Il Presidente, il quale rimane in carica tre anni, è il rappresentante legale dell’Associazione verso terzi. Viene eletto direttamente dall’Assemblea dei soci aventi diritto. Sceglie il suo vice tra coloro eletti nel consiglio direttivo.
- Il Vice Presidente viene scelto dal Presidente tra i membri del consiglio direttivo alla prima riunione e assume i compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- Il Segretario viene eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri alla prima riunione. Svolge attività di segreteria, redige i verbali durante le riunioni, compila unitamente al Presidente le delibere che devono essere approvate dall’Assemblea.
- Il Cassiere viene eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri alla prima riunione. E’ responsabile della contabilità e cura i registri e i bilanci.
ARTICOLO OTTAVO
I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei probiviri è composto da tre soci, eletti dall’assemblea. Essi hanno il compito di giudicare e dirimere, all’unanimità, le controversie tra i soci e quelle tra i soci e gli organi dell’Associazione. Controllano la corretta applicazione ed il rispetto dello statuto e del Regolamento Interno.
ARTICOLO NONO
Ai revisori dei conti spetta il compito di:
- controllare la gestione contabile dell’Associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea;
- vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.
Normalmente non partecipano alle riunioni del consiglio direttivo. Vengono eletti direttamente dall’Assemblea, durano in carica tre anni, sono rieleggibili. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre elementi, il Presidente e due Consiglieri.
ARTICOLO DECIMO
Ogni aspirante socio, al momento della richiesta d’iscrizione, deve prendere visione dello statuto e del regolamento interno.
ARTICOLO UNDICESIMO
Per ogni riunione di interesse sociale, deve essere stilato il relativo verbale. Ogni socio ha diritto a prendere visione del verbali dell’Assemblea.
Il socio può chiedere copia del verbale dell’Assemblea, al consiglio di amministrazione.
ARTICOLO DODICESIMO
Le riunioni sociali vengono dichiarate chiuse dopo che il Presidente ha letto all’Assemblea il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Qualora il manoscritto dovesse essere ricopiato, nella successiva riunione viene riletto come punto primo dell’ordine del giorno.
ARTICOLO TREDICESIMO
Il trenta (30) per cento dei soci aventi diritto può chiedere per comprovati motivi la destituzione di uno o più componenti i vari organi sociali all’Assemblea, la quale potrà destituirli raggiungendo il cinquanta (50) per cento più uno dei voti.
ARTICOLO QUATTORDICESIMO
Le convocazioni per le riunioni avverranno tramite lettera consegnata “brevi manu” o con altre forme di pubblicità da precisarsi nel regolamento. Le convocazioni per l’Assemblea devono essere consegnate entro e non oltre il quindicesimo giorno prima della prima convocazione.
Le riunioni saranno considerate valide in prima convocazione, con la presenza del cinquanta (50) per cento più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.
ARTICOLO QUINDICESIMO
Nelle assemblee ogni socio può rappresentare un altro socio, previa delega scritta. Ogni socio non può presentare più di una delega.
ARTICOLO SEDICESIMO
A seguito della cessazione di tutti i componenti di uno degli organi sociali descritti negli artt.7, 8 e 9 del presente statuto, l’Assemblea dei soci elegge i nuovi componenti il cui mandato ha durata tre anni.
Qualora cessi per qualunque ragione uno o più dei componenti, l’Assemblea dei soci elegge un componente il cui mandato ha durata sino alla scadenza naturale dell’organo cui fa parte.
ARTICOLO DICIASSETTESIMO
Eventuali attività benefiche, a fine anno, potranno avvenire in favore di Enti di beneficienza selezionati di volta in volta fra quelli proposti dai membri dell’Associazione, su delibera del consiglio direttivo, vagliati i motivi morali ed i fini sociali degli stessi.
ARTICOLO DICIOTTESIMO
L’Associazione si fregia del seguente distintivo: di forma ellittica, in campo rosso Guzzi, l’Etna di colore grigio scuro, in primo piano una grande aquila di colore oro, ad ali spiegate, le quali fuoriescono dalla forma ellittica.
Nella parte superiore la scritta in grande e a stampatello “Guzzisti dell’Etna” di colore oro, in basso la scritta di uguale forma e colore della precedente MOTO GUZZI.
ARTICOLO DICIANNOVESIMO
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia.
Registrato ad Acireale il 2/2/04 al N.156
Acireale, 17.02.2004